Nei giorni scorsi su Facebook è apparsa una ‘denuncia’ del consigliere M5s Fabrizio Leggio relativa alla richiesta di cambio d’uso di un immobile nel centro di Assisi, con la didascalia “Beata Povertà” (l’originale in fondo all’intervento); A tal proposito, riceviamo e pubblichiamo dal Pd di Assisi una nota a firma di Giovanni Cianetti.
“Con riferimento alle notizie apparse in questi giorni su alcuni social, in merito al rilascio da parte del Comune di un’autorizzazione per il Cambio d’uso di un immobile nel centro di Assisi ad attività turistico ricettiva, è opportuno precisare che il richiedente non deve essere in possesso dei requisiti per svolgere nel fabbricato l’attività richiesta (requisito previsto solo nel caso di cambi d’uso per attività agrituristiche), in quanto l’ammissibilità dell’intervento segue non la proprietà ma il bene, per cui il proprietario è legittimato a presentare richiesta di cambio d’uso all’Amministrazione, salvo poi ottenere in proprio o da terzi in caso di cessione del bene a qualsiasi titolo (affitto, alienazione ecc.), le necessarie autorizzazioni commerciali per lo svolgimento in quei locali dell’attività prevista. Pertanto sono infondati e fuorvianti i rilievi sospettosi inerenti la legittimazione della proprietà a presentare la richiesta.
È ovvio – continua la nota del Pd a proposito del cambio d’uso di un immobile nel centro di Assisi che il rilascio dell’autorizzazione edilizia è subordinata all’acquisizione di tutti i pareri necessari (sanitario, urbanistico, Ambientale ecc) ed al controllo da parte degli Uffici preposti del soddisfacimento dei requisiti inerenti le dotazioni territoriali e funzionali per la tipologia di attività, previste dagli art. 84 e successivi del Regolamento Regionale n. 2/2015, ivi compresa la possibilità di monetizzazione in caso di mancata disponibilità. La responsabilità dell’Istruttoria della pratica non è in capo né al Sindaco né all’Assessore di turno, ma del Dirigente che ha l’onere della verifica di tutte le attività connesse con il rilascio dell’autorizzazione e/o permesso di costruire. Relativamente alle scelte progettuali dell’intervento sull’edificio, peraltro vincolato ai sensi della L. 1089/39, sono stati acquisiti tutti i pareri dalla Soprintendenza. Semmai c’è da auspicare che la stessa Soprintendenza svolga tutte le attività positive, intraprese nell’approvazione del progetto, anche per richieste di autorizzazioni ambientali di interventi, certamente di minor impatto su edifici anche privi di interesse storico ed artistico, richiesti da cittadini meno rappresentativi”.
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