Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio a Bastia Umbra, ha denunciato quattro cittadini romeni sorpresi mentre giocavano a carte d’azzardo nel giardino pubblico di via A. Gramsci.
Nello specifico, mentre transitavano nei pressi del parco, gli agenti hanno notato un gruppo di persone sedute su un tavolo intente a giocare a carte. Dopo averle avvicinate, i poliziotti hanno constatato che su ogni postazione da gioco e al centro del tavolo era presente del denaro contante, verosimilmente oggetto delle “puntate” dei partecipanti alla partita abusiva di poker. Per questo motivo, una volta identificati, i quattro giocatori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di partecipazione in luogo pubblico a giochi d’azzardo. Il denaro utilizzato – 82 euro in contanti -, invece, è stato sottoposto a sequestro.
In Italia la normativa sul gioco d’azzardo è regolata dall’articolo 718 del Codice Penale (“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la causazione di buona condotta”) e dall’articolo 720 del CP ( ). Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, “[a]i fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d’azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell’autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti, in tema di flagranza del giuoco d’azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto” (Cass., n. 7819/1998).
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