Il Tar di Reggio Calabria dichiara inammissibile il ricorso degli Istituti riuniti di beneficenza (con il Comune ad adiuvandum) contro la Hotel Subasio srl, perché a questa società si chiede di ottemperare qualcosa che non c’è. Nel senso che, spiega il Corriere dell’Umbria in edicola stamattina, nessuno ha mai stabilito che l’Hotel Subasio dovesse essere restituito alla Casa di riposo, tant’è che l’Andrea Rossi ha in corso un altro giudizio (sempre di fronte al Tar calabrese) proprio per chiedere la restituzione dell’immobile, altra cosa che rende “inammissibile, per carenza dei presupposti, l’odierna azione in ottemperanza”. Ora gli Istituti e il Comune possono rivolgersi al Consiglio di Stato o aspettare di sapere come finisce l’altro verdetto di fronte al Tar.
In estrema sintesi, nella sentenza pubblicata a fine aprile, i giudici scrivono che se è vero che il provvedimento interdittivo del 2015 fu ritenuto esente dai vizi dedotti, “la fonte della decisione di restituire l’hotel Subasio resta il provvedimento prefettizio e la connessa determinazione di risoluzione del contratto, non la sentenza del giudice amministrativo che ha respinto il ricorso”. Il riferimento è ai capitoli precedenti della vicenda: la giunta Proietti aveva revocato le licenze, la società aveva fatto ricorso e vinto, e poi era seguito un altro ricorso, vincente, del Comune.
Nel frattempo la società affittuaria aveva chiesto la revoca dell’interdittiva, rifiutata dal Tar calabro; e l’Andrea Rossi, proprio in virtù dell’interdittiva confermata, aveva chiesto indietro la struttura. Ma questo non basta, quantomeno non basta a richiedere un giudizio di ottemperanza. Infatti, tra l’altro, il Tar scrive che “le sentenze di rigetto, già per definizione, non modificano la situazione preesistente”, e che la giurisprudenza amministrativa “esclude che decisioni di tale natura si prestino a fondare una successiva azione di ottemperanza, proprio per la ragione che esse lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto. Esse, inoltre, non implicano obblighi diversi da quello di dare definitiva esecuzione, se non altrimenti rimosso, al provvedimento confermato”.
Insomma, se anche l’interdittiva c’è ed è stata confermata, da sola non basta all’Andrea Rossi, coadiuvato dal Comune, per richiedere l’immobile. Per questo il ricorso è inammissibile e le spese compensate, vista la particolarità del caso. Ma i giudici calabresi hanno anche disposto “la trasmissione degli atti alla sezione umbra della Corte dei Conti, “per la verifica dei profili di danno erariale connessi alla dedotta situazione di incuria” in cui si troverebbe lo storico Hotel Subasio.
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