Con l’arrivo delle alte temperature il Comune di Assisi si è attivato per prevenire gli incendi in tutto il territorio comunale cosi da ridurre al minimo i rischi per il patrimonio forestale, il paesaggio, la fauna e l’assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a essere un grave pericolo però di la pubblica e la privata incolumità. Il sindaco Stefania Proietti, infatti, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione degli incendi con cui si elencano dei divieti proprio al fine di ridurre il rischio di incendi.
Innanzi tutto, e fino al 30 settembre prossimo, è vietato accendere fuochi di ogni genere; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendi; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
Nello stesso atto sulla prevenzione degli incendi, il sindaco ordina a tutti i privati, i soggetti aventi titolo (proprietari, affittuari, possessori o detentori) e gli enti proprietari delle strade ricadenti sul territorio comunale, di provvedere alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo le pertinenze stradali e tutto il perimetro degli edifici e al confine di strade di ogni ordine e di adottare tutte le misure di precauzione al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Stesso obbligo spetta ai coltivatori dei campi, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzando una fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
Non deve essere lasciato materiale secco nell’ambito di cinque metri dal terreno, lungo il perimetro di confine, che si trova nelle aree urbane periferiche di realizzare. Non si possono bruciare le stoppie e le paglie su tutto il territorio comunale e in caso di vegetazione spontanea in terreni incolti i proprietari hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
I proprietari di terreni e fondi agricoli, siano incolti o non, hanno il dovere di provvedere a proprie cure e spese al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi etc. attraverso tagli periodici della vegetazione sempre al fine di evitare rischi di propagazione incendi. Stesso obbligo spetta ai proprietari o conduttori di aree con boschi dove si trovano insediamenti residenziali, turistici o produttivi o anche campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco. I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, debbono attenersi scrupolosamente alle norme per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo.
Infine coloro che hanno terreni nelle adiacenze delle linee ferroviarie devono mantenere le aree sgombre da covoni di grano, erbe secche e altro materiale infiammabile entro un raggio di 20 metri dalle rotaie.
In caso di violazione di questi obblighi per la prevenzione degli incendi, la polizia locale, come previsto dalla legge, comminerà le adeguate sanzioni che possono arrivare a 500 euro per le trasgressioni non previste dal regolamento di polizia locale, oltre ovviamente a tutte le conseguenze in sede penale e civile. L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
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